L’ambiente e la salute sono uniti anche nella tutela o nella vulnerabilit  legale, e penale in particolare. Se si difende seriamente l’uno, si tutela per davvero anche l’altra. Il piano sul quale deve iniziare la tutela della salute pubblica è quello della prevenzione primaria, ossia della rimozione o della massima limitazione a monte degli agenti ambientali, ci degli inquinanti. Per questo motivo, sarebbe auspicabile l’inserimento nel nostro codice penale dei delitti contro l’ambiente entro l’aprile prossimo, come impone la legge comunitaria del 2010 (a sua volta in adempimento di una direttiva europea, la 2008/99/CE, che, in verit , prevedeva il 26 dicembre 2010 come termine ultimo per la sua attuazione da parte dei singoli Stati membri).

Ma, anche qualora questo genere di delitti fosse inserito tempestivamente nel nostro codice penale, rimarrebbe l’ostacolo più serio per una tutela efficiente dell’ambiente. Infatti, nell’ambito di un processo penale per disastro ambientale o, in ambito più ristretto ma equivalente, per reati contro la salute, il problema principale è quello di dimostrare il nesso causale tra un determinato antecedente (l’esposizione ad una sostanza nociva) ed un altrettanto preciso effetto (un danno ambientale o l’induzione di una data malattia).

Una luce di speranza in questo senso ci viene da una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. pen. Sez. IV, Sent., 04-11-2010, n. 38991), con la quale è stata confermata la sentenza d’appello di condanna di taluni imputati (dirigenti aziendali e di stabilimento) relativamente alla morte di alcuni operai dello stabilimento Montefibre di Verbania per asbestosi, mentre lo stesso provvedimento di condanna è stato annullato per quanto riguarda i decessi da mesotelioma pleurico, con rinvio alla Corte di appello di Torino.

Orbene, se, come accennato, in relazione ai decessi da asbestosi la Cassazione ha ritenuto che non vi fosse alcun dubbio sulla sussistenza di tutti gli elementi del reato (la condotta “omissiva” in capo agli imputati in violazione dell’art. 2087 c.c. e di altre norme in materia, il tragico evento della morte seriale dei lavoratori, nonch, in particolare, il nesso causale tra i primi due), con riferimento, invece, alle morti da mesotelioma pleurico il Supremo collegio, annullando la sentenza di condanna di 2 grado e rinviando il processo alla Corte d’appello di Torino, ha affermato che quest’ultima «dovr , sul punto, procedere alla rivalutazione del materiale probatorio, […] ai sensi dell’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 2 “Nella valutazione della sussistenza del nesso di causalit , quando la ricerca della legge di copertura deve attingere al sapere scientifico’, la funzione strumentale e probatoria di quest’ultimo impone al giudice di valutare dialetticamente le specifiche opinioni degli esperti e di motivare la scelta ricostruttiva della causalit , ancorandola ai concreti elementi scientifici raccolti […]”».

Quella che diventa fondamentale, dunque, è l’affidabilit  delle teorie scientifiche, ma, prim’ancora, degli scienziati che le elaborano, sotto le quali si cercher  “copertura” per affermare l’esistenza di un nesso causale. Affidabilit , prima di ogni altra considerazione, significa, deve significare, assenza di conflitti d’interesse nello scienziato tali da far dubitare della genuinit  del proprio lavoro di ricerca e della conseguente “teoria” che se ne può ricavare. In tal senso, quindi, l’indipendenza, la reale indipendenza dello scienziato di turno dovrebbe essere uno dei primi canoni di giudizio che il giudice dovrebbe porre a base del suo “valutare dialetticamente”.

Un approccio “sostanzialista” del genere inizia, finalmente, a trovare ingresso anche nelle aule di giustizia e nei provvedimenti giudiziali (cfr, in tal senso, Sent. n. 6149 Corte d’appello di Brescia, in materia di effetti sulla salute dei telefonini cellulari),

Perch nella nostra Costituzione, almeno in quella in vigore ancora oggi, «l’iniziativa economica privata è libera»; ma essa «non può svolgersi in contrasto con l’utilit  sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libert , alla dignit  umana» (art. 42). E la prima forma di sicurezza di un essere umano non può che essere la sua salute. Dunque, l’ambiente nel quale egli vive e lavora.

*Penalista impegnato nei processi a tutela della salute e dell’ambiente

Nella foto di Ida Santoro, il petrolchimico di Brindisi

RISPONDI

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.