Una giovane studiosa napoletana e i fondamenti del processo penale. “L’udienza preliminare” (Edizioni Cedam, pagg. 244, euro 23) è il nuovo libro scritto da Vania Maffeo, docente di procedura penale e gi autrice di altre monografie dedicate al giudizio abbreviato e al procedimento probatorio nel processo penale.
Maffeo analizza la storia di questo istituto processuale, con particolare riferimento ai contributi in materia della dottrina giurisprudenziale e della Corte di giustizia dell’Unione Europea, oltre che alle prospettive di riforma legislativa emerse negli ultimi anni.
Da questo punto di vista, la partecipazione dell’autrice al Comitato scientifico della Commissione di studio per la riforma del Codice di procedura penale (2006-2008) ha rappresentato una preziosa occasione di confronto con altri esperti della materia per dibattere su varie tematiche, tra le quali è emersa con forza proprio l’analisi dell’udienza preliminare.
Sin dagli anni ’70 del secolo scorso la dottrina giuridica si interrogava sulla necessit di attribuire a un giudice la verifica degli elementi raccolti nel corso delle indagini, allo scopo di evitare i dibattimenti superflui. La Corte costituzionale era intervenuta più volte sull’argomento, ricordando l’urgenza di verificare la consistenza delle tesi accusatorie attraverso una fase dialettica che consentisse il confronto delle parti davanti a un giudice terzo. Nel 1988 si arrivò all’introduzione dell’udienza preliminare nel codice di procedura penale: una novit assoluta, perch fino a quel momento in nessun altro paese europeo era previsto un controllo sull’esercizio dell’azione penale.
Con la riforma del codice, il legislatore assegnò all’udienza preliminare il ruolo di fase processuale tesa a deliberare la correttezza dell’imputazione: una fase intermedia tra la ricerca delle prove e il giudizio, durante la quale era permesso ad accusa e difesa di dibattere sulla correttezza dell’imputazione.
Per usare le parole dell’autrice: “L’udienza preliminare è il luogo di trasparenza dove accertare se l’imputazione sia sorretta dalla piattaforma probatoria necessaria a giustificare l’instaurazione del dibattimento (…) Essa è in ogni caso un momento di verifica giurisdizionale dell’operato del pubblico ministero circa il rispetto del canone costituzionale dell’obbligatoriet dell’azione penale (…) , inoltre, il luogo in cui si d effettivit al principio del contraddittorio, oltre che il luogo ove le parti possono richiedere un incidente probatorio e sollecitare un’integrazione probatoria, per meglio definire il tema decisorio”.
Nella parte conclusiva dell’opera, Vania Maffeo sottolinea che l’udienza preliminare vive, oggi, su un incerto diritto giurisprudenziale: da qui l’esigenza di riforma organica del codice e il lavoro di ben due commissioni di studio nelle ultime legislature, destinate a produrre altrettanti progetti di disegni di legge. In particolare la bozza della Commissione Riccio, a cui l’autrice ha dato il suo contributo, ha tenuto conto degli indirizzi precedenti del legislatore, della giurisprudenza delle Corti sovranazionali degli ultimi anni e delle direttive costituzionali in materia.
Sulla base delle argomentazioni presentate nel volume, avvalendosi anche della relazione di accompagnamento alla bozza di disegno di legge-delega per la riforma del Codice di procedura penale, Vania Maffeo indica al lettore le prospettive di riforma della materia. Un prezioso lavoro di “ricostruzione dei fondamenti del processo penale”, come spiega Giuseppe Riccio nell’introduzione al libro. E’ un’ opera di ausilio per il lavoro futuro del legislatore, con soluzioni concrete a problemi attuali.
Di seguito, l’intervista all’autrice.
Maffeo: E’ una garanzia per l’imputato
Vania Maffeo è ricercatrice confermata di Procedura penale presso l’universit degli studi “Federico II” di Napoli, ha insegnato Procedura penale nell’universit degli studi del Sannio e Diritto dell’esecuzione penale nell’universit degli studi del Molise. Ha pubblicato varie monografie: “Il giudizio abbreviato” (Esi, 2004); “Il procedimento probatorio nel processo penale” (Esi, 2006). autrice di molteplici voci della Enciclopedia Giuridica “Treccani”.
Perch un libro sull’udienza preliminare?
“Ho fatto parte del Comitato scientifico della Commissione di studio per la riforma del Codice di procedura penale, istituita nel luglio del 2006 e presieduta da Giuseppe Riccio. I lavori della Commissione sono durati fino al febbraio 2008, quindi per tutta la XV legislatura. Uno dei temi più dibattuti dalla Commissione è stato proprio quello relativo all’udienza preliminare, da qui l’idea di scrivere un libro per fare il punto della situazione sulle prospettive di riforma in materia”.
Nella fase successiva alla riforma del 1988 del Codice l’udienza preliminare non funzionava in maniera soddisfacente…
“Inizialmente il meccanismo dettato dal legislatore del 1988 non si è rivelato idoneo allo scopo, per la inadeguatezza della formulazione origi 6 « o è è á « s pt L libri n e d d d d pG 7 e : E è H l è NO » OJ e
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è èînaria dell’art. 425 del Codice di procedura penale. Il criterio era troppo rigido e restringeva eccessivamente l’ambito del sindacato del giudice dell’udienza preliminare, fino ad annullarlo. Tutto ciò si traduceva in una struttura normativa che faceva fallire lo scopo dell’udienza”.
La successiva legge di riforma approvata nel 1993 apportò dei miglioramenti?
“La legge del 1993 soppresse il requisito dell’evidenza previsto nel testo originario dell’art. 425 e, di conseguenza, estese la sfera del controllo giurisdizionale e l’area di operativit della sentenza di non luogo a procedere. In questo modo la funzione di filtro dell’udienza preliminare fu notevolmente potenziata e il controllo del giudice divenne maggiormente penetrante. Prima della riforma del 1993, invece, il giudice non aveva reali poteri e quindi in pratica si andava sempre al dibattimento”.
Dai lavori della Commissione di studio che cosa è emerso in tema di udienza preliminare?
“Erano due le ipotesi sul tavolo della Commissione: o eliminare l’udienza perch non funzionava bene oppure riformarla per rafforzarne i contenuti. Si convenne sull’opportunit di conservazione, perch era una garanzia importante per l’imputato e l’opinione pubblica avrebbe trovato incomprensibile una sua cancellazione. Decidemmo di proporre una soluzione che sollecitasse le parti nella direzione dei riti alternativi al dibattimento processuale e che rafforzasse anche i poteri del giudice dell’udienza preliminare. Se doveva esserci il processo, se si doveva rinviare a giudizio, almeno il giudice doveva poter valutare le richieste istruttorie”.
Qual è la durata media di un’udienza preliminare nel processo penale italiano?
“Nel nostro sistema processuale l’udienza preliminare può consistere anche in una sola udienza”.
Spesso il dibattito sulla giustizia si concentra sullo scontro tra politica e magistratura. C’è sufficiente attenzione per il tema della durata dei processi?
“Tutti i progetti di riforma della giustizia presentati negli ultimi anni prevedono norme di semplificazione per realizzare il principio della ragionevole durata del processo. un tema molto sentito nel dibattito politico”.
Il ritardo nella deposizione delle sentenze e la violazione del segreto istruttorio sono problemi tipici del nostro sistema o riguardano anche altri paesi?
“Nel caso della deposizione delle sentenze, il ritardo è dovuto al malfunzionamento dei nostri uffici e quindi è un problema di tipo amministrativo che caratterizza la giustizia del nostro paese. Per quanto riguarda la violazione del segreto istruttorio, non credo si possa collegare all’inefficienza del sistema giustizia e quindi non so se si possa definire un problema tipicamente italiano”.
Nella foto, l’aula di un tribunale